Nel caso in cui l’azienda non abbia dipendenti qualificati o specializzati o ne abbia meno di tre il datore di lavoro può assumere fino a 3 apprendisti.

Per le imprese tra 3 e 9 dipendenti il datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, non più del 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’impresa.

Per le imprese con più di 9 dipendenti, il rapporto diventa 3 apprendisti ogni 2 maestranze qualificate.

Per le imprese artigiane, valgono i limiti previsti dall’art. 4 della Legge n. 443/1985:

  • Imprese che non lavorano in serie: possono essere assunti fino a 9 apprendisti con un numero massimo totale di 18 dipendenti sia subordinati che apprendisti; se il numero di dipendenti viene elevato a 22, possibilità prevista dalla legge, gli apprendisti assunti possono essere massimo 13.
  • Imprese che lavorano in serie con lavorazioni non del tutto automatizzate: possono essere assunti fino a 5 apprendisti con un numero massimo totale di 9 dipendenti sia subordinati che apprendisti; se il numero di dipendenti viene elevato a 12, possibilità prevista dalla legge, gli apprendisti assunti possono essere massimo 8.
  • Imprese che lavorano nei settori della lavorazione artistica, tradizionale e dell’abbigliamento su misura: possono essere assunti fino a 16 apprendisti con un numero massimo totale di 32 dipendenti sia subordinati che apprendisti; se il numero di dipendenti viene elevato a 40, possibilità prevista dalla legge, gli apprendisti assunti possono essere massimo 24.
  • Imprese edili: possono essere assunti fino a 5 apprendisti con un numero massimo totale di 10 dipendenti sia subordinati che apprendisti, se il numero di dipendenti viene elevato a 14, possibilità prevista dalla legge, gli apprendisti assunti possono essere massimo 9.